Ordinanza
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Art. 26 Principi
1 L’Ufficio federale può in ogni tempo ordinare esami della conformità.60 2 L’esame della conformità è eseguito dall’Ufficio federale sulla base dei giustificativi e dei documenti o in collaborazione con i servizi d’esame competenti.61 3 I costi dell’esame della conformità come anche dei provvedimenti che ne risultano sono a carico del titolare dell’approvazione del tipo. Se è data un’approvazione del tipo straniera i costi sono a carico dell’importatore.62 4 Possono essere disposti esami della conformità anche per oggetti immatricolati sulla base di una scheda tecnica, di una valutazione della conformità o di una certificazione della conformità.63 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). 61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5805). 62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2501). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200795). |