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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la procedura d’approvazione del tipo dei veicoli stradali, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d’equipaggiamento nonché dispositivi di protezione per gli utenti dei veicoli che sottostanno alla LCStr. 2 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, si applicano a titolo completivo le prescrizioni della legge federale del 12 giungo 20093 sulla sicurezza dei prodotti.4 4 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell’O dell’11 giu. 2010 che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2749). |