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Art. 16a Conservazione dei documenti 46
I documenti sono conservati dall’Ufficio federale per almeno 15 anni dal rilascio dell’approvazione del tipo. 46 Introdotto dal n. I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2291). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200795). |