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Art. 7 Titolare dell’approvazione del tipo per parti e sistemi di veicoli, accessori d’equipaggiamento e dispositivi di protezione
1 Titolare è chi ottiene l’approvazione del tipo. 2 L’approvazione del tipo è rilasciata unicamente a persone con domicilio o sede in Svizzera. Fanno eccezione le approvazioni internazionali del tipo. 3 Ogni persona è autorizzata a mettere in circolazione parti di veicolo, accessori di equipaggiamento e dispositivi di protezione che corrispondono al tipo approvato e sono muniti del relativo contrassegno di conformità. |