Ordinanza
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Art. 6 Svolgimento dell’esame
1 Le seguenti associazioni possono organizzare congiuntamente gli esami di capacità professionale:
2 Queste associazioni elaborano un regolamento d’esame, il cui programma corrisponde all’Allegato I del regolamento (CE) n. 1071/20095. 3 Il certificato di capacità è rilasciato soltanto a chi è domiciliato o lavora in Svizzera. 4Il regolamento d’esame definisce anche l’esame semplificato e le condizioni d’ammissione a tale esame secondo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1071/2009. 5 Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento; quest’ultimo dev’essere approvato dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT). 6 Il regolamento d’esame deve essere sopposto all’UFT per approvazione. 5 Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1. |