Ordinanza
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Art. 11 Ammissione all’esame
1 È ammesso all’esame teorico chi possiede la licenza per allievo conducente della rispettiva categoria o sottocategoria. I titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che desiderano ottenere il certificato di capacità per il trasporto di persone sono ammessi all’esame teorico se hanno raggiunto l’età minima per l’ottenimento di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 (art. 6 cpv. 1 lett. e OAC10). 2 È ammesso alla parte generale dell’esame pratico (art. 14 cpv. 2) chi ha superato l’esame teorico giusta l’articolo 12 e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è retta dall’allegato 12 numero I OAC. 3 È ammesso all’esame combinato (art. 14bis) chi ha superato l’esame teorico giusta l’articolo 12 capoverso 1 lettera a e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è disciplinata nell’allegato 12 numero I OAC.11 10 RS 741.51 11 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571). |