Ordinanza
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Art. 16 Obbligo della formazione periodica
1 Chi vuole prorogare la durata di validità del certificato di capacità per il trasporto di persone o del certificato di capacità per il trasporto di merci deve, nei cinque anni antecedenti lo scadere della validità, seguire la formazione periodica prescritta. La formazione periodica deve essere seguita in un centro di formazione periodica riconosciuto. 2 Se la formazione periodica non ha potuto essere seguita in tempo utile, l’autorità può, su richiesta, prorogare per un mese al massimo il certificato di capacità mediante autorizzazione scritta. 3 La proroga di un certificato di capacità per il trasporto di persone o di un certificato di capacità per il trasporto di merci la cui validità sia scaduta deve essere iscritta se il suo titolare ha seguito una formazione periodica completa. I corsi di formazione periodica frequentati nei cinque anni precedenti vanno computati nelle 35 ore. |