Ordinanza
|
Art. 23 Autorizzazione all’insegnamento
1 Chi vuole lavorare come docente in un centro di formazione periodica necessita di un’autorizzazione all’insegnamento. 2 L’autorizzazione è rilasciata dal Cantone di domicilio del richiedente; è valida per tutta la Svizzera. 3 Chi vuole ottenere un’autorizzazione deve aver compiuto 25 anni e presentare all’autorità competente del Cantone di domicilio una domanda corredata di curriculum vitae, informazioni sull’attività precedente e certificati professionali. 4 L’autorizzazione è rilasciata se il richiedente:
5 Chi vuole impartire corsi di formazione periodica pratica, deve inoltre essere titolare di un’abilitazione a maestro conducente che lo autorizza all’insegnamento della guida con un veicolo a motore o una combinazione di veicoli delle categorie C, D, CE e DE nonché delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E, oppure deve possedere il permesso di formazione giusta l’articolo 20 capoverso 2 OAC16 o comprovare la frequenza di un corso equivalente.17 6 L’autorizzazione può essere revocata se il titolare non soddisfa più le condizioni di cui al capoverso 4 lettere a e c o al capoverso 5. 16 RS 741.51 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571). |