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Ordinanza sull’ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (Ordinanza sull’ammissione degli autisti, OAut)
del 15 giugno 2007 (Stato 1° settembre 2009)
Art. 26Esecuzione
1 I Cantoni:
a.
eseguono gli esami per il conseguimento dei certificati di capacità;
b.
rilasciano e prorogano i certificati di capacità;
c.
decidono circa il riconoscimento dei centri di formazione periodica;
d.
rilasciano le autorizzazioni all’insegnamento nei centri di formazione periodica;
e.
sorvegliano lo svolgimento dei corsi di formazione periodica;
f.
approvano i programmi di formazione parallela all’esercizio della professione non ancora riconosciuti a livello federale;
g.
decidono circa il riconoscimento della formazione periodica seguita all’estero.
2 Possono delegare a terzi l’adempimento di questi compiti.
3 L’USTRA può emanare istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza. Per evitare casi di rigore può autorizzare deroghe a singole disposizioni.