Ordinanza
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Art. 27 Disposizioni transitorie
1 e 2 …19 3 Le persone che hanno ottenuto prima del 1° settembre 2009 la licenza di condurre della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 possono far computare i corsi professionali di formazione periodica che hanno frequentato a partire dal 1° gennaio 2007 nella formazione periodica giusta gli articoli 16–20, purché possano produrre un documento comprovante che la formazione periodica seguita comprendeva i temi di cui all’allegato. 4 Le autorità d’ammissione possono rilasciare alle imprese che vogliono essere riconosciute come centri di formazione periodica un’autorizzazione provvisoria a organizzare corsi di formazione periodica, se a quel momento sono riconosciute come organizzatori di corsi nel quadro della formazione minima per l’ottenimento di una licenza di condurre della categoria C o D (art. 6 cpv. 3bis e art. 8 cpv. 2bis OAC20) e rendono verosimile che adempiono le condizioni di cui all’articolo 21. L’autorizzazione provvisoria è valida sino al riconoscimento ordinario quale centro di formazione periodica, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° settembre 2011 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie. 19 Abrogati dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571). 20 RS 741.51 |