Ordinanza
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Art. 5 Conducenti di veicoli provenienti dall’UE e dall’AELS
I conducenti di veicoli domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio e i conducenti di veicoli impiegati da un’impresa stabilita nell’Unione europea o nell’Associazione europea di libero scambio necessitano del certificato di idoneità professionale conformemente alla direttiva 2003/59/CE5. 5 Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 lug. 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4, modificata da ultimo dalla direttiva 2006/103/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 344). |