Ordinanza
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Art. 7 Conducenti di veicoli provenienti dall’estero 18
1 Ai conducenti provenienti dall’estero che prendono domicilio in Svizzera il certificato di capacità è rilasciato senza esame se:
2 Ai conducenti non domiciliati in uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio e impiegati da un’impresa stabilita in Svizzera il certificato di capacità è rilasciato senza esame se soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893). 19 Cfr. nota all’art. 5. |
