1Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 ott. 1980, in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 1511). Secondo la medesima disp. nella numerazione degli art. aggiuntivi agli avverbi numerali sono state sostituite le lettere minuscole.
Art. 12Merci pericolose
1 Il minimo di assicurazione per i veicoli a motore e gli autotreni trasportanti merci pericolose è di 15 milioni di franchi per sinistro, complessivamente per i danni materiali e alle persone.48 I danni alle persone devono essere risarciti per primi. Se le merci pericolose sono trasportate soltanto su un rimorchio, per quest’ultimo occorre stipulare un’assicurazione complementare.49
2 La copertura assicurativa disposta nel capoverso 1, si applica, salvo contraria disposizione contrattuale, solo se il danno è cagionato dalla pericolosità delle merci trasportate.
3 L’elenco delle merci pericolose è fatto dal Consiglio federale.
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 gen. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 649).
49 Nuovo testo giusta l’art. 29 cpv. 2 n. 4 dell’O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci su strada, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20024212).