Ordinanza
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Art. 23a Ritiro 80
1 La licenza di circolazione collettiva deve essere ritirata quando non sono più adempiute le premesse per il rilascio. 2 Non è più data la garanzia per un uso irreprensibile della licenza di circolazione collettiva segnatamente se il titolare ne ha provocato o tollerato l’uso illecito, omettendo ad esempio di esercitare la necessaria sorveglianza oppure se ha messo in circolazione un veicolo non in grado di funzionare con sicurezza. In casi di lieve entità, può essere minacciato il ritiro.81 80Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). |