Ordinanza
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Art. 44 Assicurazione di confine
1 Il conducente di un veicolo a motore estero deve, al momento di entrare in Svizzera, stipulare un’assicurazione di confine nella misura in cui non siano soddisfatte le condizioni giusta l’articolo 45. 2 L’assicurazione di confine garantisce al detentore del veicolo descritto nel documento e alle persone di cui è responsabile una protezione assicurativa, negli Stati elencati nell’attestato d’assicurazione, perlomeno corrispondente all’obbligo di garanzia minima previsto nel rispettivo Stato. 3 I premi sono fissati dall’Ufficio nazionale di assicurazione. Essi abbisognano dell’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. 4 Attestati d’assicurazione di confine sono rilasciati dall’Ufficio nazionale di assicurazione o, con il consenso del medesimo, dagli assicuratori autorizzati ad operare in Svizzera nel campo dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. |