Ordinanza
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Art. 10a Permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva 41
1 L’autorità può rilasciare permessi generali per l’uso dei veicoli di riserva alle aziende che dispongono di veicoli propri di riserva. Deve essere rilasciato un permesso generale per l’uso dei veicoli di riserva se diversi singoli detentori dispongono di un veicolo di riserva comune e sono collegati tramite un’organizzazione di utenza comunitaria, ad esempio una centrale di tassì. Il permesso è limitato a un anno e può essere prorogato ogni volta di un anno. 2 Il permesso è rilasciato se:
3 Nel permesso per l’uso del veicolo di riserva oppure in un allegato del permesso vengono iscritti i numeri delle targhe e la marca del veicolo o dei veicoli da sostituire. Per un veicolo di riserva di diversi singoli detentori deve essere iscritta la designazione dell’organizzazione d’utenza comunitaria, ad esempio di una centrale di tassì. 4 Il permesso per l’uso dei veicoli di riserva è valido soltanto se in pari tempo viene recata seco la licenza di condurre del veicolo non utilizzabile. 41 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). |
