Ordinanza
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Art. 9 Permesso dell’autorità
1 Le targhe di controllo d’un veicolo a motore possono essere trasferite su un veicolo di riserva solo dopo che l’autorità competente ha dato, in ogni singolo caso, un permesso scritto. 2 Il permesso è concesso se un veicolo che circola con targhe svizzere non può essere adoperato a causa di danneggiamento, riparazione, revisione, trasformazione, ecc. e se il veicolo di riserva è in perfetto stato.28 3 Per l’esame successivo dei veicoli di riserva si applica per analogia l’articolo 33 dell’ordinanza del 19 giugno 199529 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).30 4 Come veicoli di riserva possono essere ammessi:
5 L’autorità può, in casi motivati, ammettere deroghe al capoverso 4 purché per il veicolo di riserva sia a sua disposizione un attestato d’assicurazione; l’attestato d’assicurazione non è però necessario per i rimorchi non adibiti al trasporto di persone.34 6 In gravi casi motivati l’autorità può ammettere come veicolo di riserva un’automobile o un furgoncino senza tachigrafo35 in sostituzione di un veicolo a motore leggero, non più funzionante perché danneggiato o in riparazione, o di un’automobile pesante adibita al trasporto professionale di persone. In siffatto caso la tenuta del libretto di lavoro si fonda sull’articolo 18 capoverso 4 dell’ordinanza del 6 maggio 198136 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti come anche sull’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza per gli autisti del 19 giugno 199537.38 28Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329). 30Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). 32 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249). 33Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 6 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783). 35 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 36 RS 822.222 37 RS 822.221 38 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). |
