Ordinanza
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Art. 25 Persone autorizzate 87
1 Un veicolo a motore munito di targhe professionali o trainante un rimorchio con una tale targa può circolare, fatti salvi i capoversi 2 e 3, soltanto se una delle persone seguenti guida il veicolo o accompagna il conducente:88
2 Se il trasferimento di un veicolo è effettuato nell’interesse dell’azienda, altre persone incaricate dal titolare o dal dirigente dell’azienda possono far uso delle targhe professionali, ma devono guidare esse stesse il veicolo.90 3 Eventuali acquirenti possono provare per una corsa non accompagnata i veicoli muniti di targhe professionali se questi ultimi sono in grado di funzionare con sicurezza e soddisfano le prescrizioni. Il titolare della licenza di circolazione collettiva tiene un registro su queste corse e lo conserva per un biennio. A richiesta degli organi di controllo deve consentire loro di consultare detto registro.91 4 …92 87Nuovo testo giusta l’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 19762423). 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). 89Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). 90Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). 91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). 92 Abrogato dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, con effetto dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). |
