Ordinanza
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Art. 26 Assicurazione
1 Chi chiede una licenza di circolazione collettiva per veicoli a motore deve trasmettere all’autorità un attestato d’assicurazione contras-segnato in modo speciale.93 2 L’assicurazione deve coprire, conformemente alla legge, i danni cagionati dal veicolo munito della targa professionale rilasciata in base all’attestato d’assicurazione.94 3 L’uso illecito delle targhe, in particolare da parte di chi non è autorizzato, non può essere opposto al danneggiato. Sono riservate le disposizioni relative al risarcimento dei danni nei casi d’uso di veicoli sottratti (art. 75 LCStr). 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783). 94Nuovo testo giusta l’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 19762423). |
