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Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI)
del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 2Economie domestiche di più persone
(art. 6 LAV)
1 L’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 2 LPC3 e le franchigie per i coniugi secondo l’articolo 11 capoverso 1 lettere a e c LPC si applicano anche ai partner registrati o ad altre persone che convivono stabilmente.
2 I redditi determinanti di coniugi, partner registrati o di persone che convivono stabilmente sono sommati.
3 Se l’avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.
4 Se le circostanze lo giustificano, i redditi dell’autore del reato che vive nella stessa economia domestica non sono presi in considerazione.