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Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI)
del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 6Calcolo dell’indennizzo
(art. 20 cpv. 2 lett. b LAV)
Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra l’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC7) e il quadruplo di tale importo, l’indennizzo è calcolato come segue: