Ordinanza
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Art. 7 Rimborso dell’acconto
(art. 21 LAV) 1 Se la domanda d’indennizzo è respinta, il richiedente deve rimborsare l’acconto. 2 Se l’indennizzo è inferiore all’acconto, deve rimborsare la differenza. 3 Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse il richiedente a una situazione difficile. |