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Ordinanza concernente l’aiuto alle vittime di reati (OAVI)
del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 8Formazione
(art. 31 LAV)
1 La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un’intera regione linguistica, programmi di formazione per:
a.
il personale dei consultori;
b.
il personale dei tribunali e della polizia;
2 Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.