del 27 febbraio 2008 (Stato 1° gennaio 2020)
(art. 32 LAV)
1 In caso di eventi straordinari, l’UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.
2 L’Assemblea federale decide in merito alle indennità secondo l’articolo 32 capoverso 1 LAV.