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Art. 3
(art. 16 lett. b LAV) Se i redditi determinanti dell’avente diritto si situano tra il doppio dell’importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell’importo LPC4) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:
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