Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 16 giugno 2020) |
Art. 14 Membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui
1Di regola, i contributi dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati in base al reddito in denaro e in natura. È riservato l’articolo 5 capoverso 3 LAVS. 2Il reddito in natura dei membri della famiglia del capo azienda che lavorano con lui sono fissati secondo gli articoli 11 e 13. 3Nella misura in cui i redditi in contanti e in natura dei membri della famiglia che lavorano con l’esercente agricolo non raggiungano gli importi qui appresso, i contributi sono calcolati in base al salario mensile globale seguente:2
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141). |