Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 16 giugno 2020) |
Art. 55quater Dichiarazione di rinvio e revoca
1Il periodo di rinvio comincia il primo giorno del mese seguente il raggiungimento dell’età di pensionamento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.2 La dichiarazione di rinvio va presentata, per iscritto, entro un anno dall’inizio del periodo di rinvio. Se, durante questo termine, nessuna domanda di rinvio fu presentata, la rendita di vecchiaia va stabilita, e pagata, secondo le disposizioni generali vigenti. 2La revoca va fatta per iscritto. 3Quando il rinvio di una rendita è revocato, essa è pagata dal mese seguente; è escluso il pagamento retroattivo delle rendite. 4Il decesso dell’avente diritto alla rendita comporta la revoca del rinvio.3 1 Introdotto dal n. I del DCF del 10 gen. 1969 (RU 1969 135). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). |