Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 16 giugno 2020) |
Art. 74 Misure di garanzia
2Le casse di compensazione procedono a verificare se l’avente diritto è ancora vivente, in modo corrente o fondandosi sui documenti che sono a loro disposizione, sugli avvisi che pervengono loro e sugli annunci dei casi di morte spediti periodicamente dall’UCC. Se è necessario, le casse di compensazione si procurano un certificato di vita.2 3In caso di rendite pagate a persone residenti all’estero, la Cassa svizzera di compensazione si procura periodicamente un certificato di vita.3 1 Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |