Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 16 giugno 2020) |
Art. 8ter Prestazioni sociali in caso di licenziamento per motivi aziendali
1Le prestazioni versate dal datore di lavoro in caso di licenziamento per motivi aziendali sono escluse dal salario determinante fino a concorrenza di un importo pari a quattro volte e mezza la rendita massima di vecchiaia annua.2 2Sono considerati motivi aziendali la chiusura, la fusione e la ristrutturazione di un’azienda. Si ha una ristrutturazione aziendale:
1 Introdotto dal n. I dell’O del 18 set. 2000 (RU 2000 2629). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |