Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 11 Vitto e alloggio
1Il vitto e l’alloggio dei lavoratori occupati nell’azienda e del personale domestico sono valutati 33 franchi il giorno. È fatto salvo l’articolo 14. 2Se il datore di lavoro non dà vitto e alloggio completo, l’importo totale è ripartito come segue:
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4141). |