Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 13 Reddito in natura di altra specie
Le prestazioni in natura di altra specie sono valutate, caso per caso, dalla cassa di compensazione secondo le circostanze. 1 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 4 lug. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962 (RU 1961 517). |
