Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
|
Art. 15 Mance
3Le mance versate ai salariati d’imprese di trasporto vanno calcolate nel salario determinante soltanto nella misura in cui sono assoggettate ai contributi dovuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). |
