Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 18 Deduzioni dal reddito
1Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a–e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta. 1bisLe perdite commerciali secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera c LAVS possono essere dedotte, se sono state subite e allibrate nell’anno di contribuzione corrispondente e in quello immediatamente precedente.2 2Il tasso d’interesse di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS equivale al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera, arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capitale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.3 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |