Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione privata di assistenza
1Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE1.2 2L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate. 1 Associazione Svizzera per lo scambio di persone nella cooperazione internazionale. |
