Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 20 Persone tenute a pagare i contributi
1I contributi prelevati sul reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente conseguito in un’azienda devono essere pagati dal proprietario e, in caso di affitto o di usufrutto, dall’affittuario o dall’usufruttuario. In caso di dubbio, deve versare i contributi chi è tenuto a pagare le imposte sul reddito entrante in linea di conto o, se quest’ultimo non è soggetto all’imposta, chi conduce l’azienda per conto proprio. 3I membri di società in nome collettivo, di società in accomandita e di altre società di persone, che perseguono uno scopo lucrativo e non hanno personalità giuridica, devono pagare i contributi sulla loro parte del reddito della collettività.2 1 Abrogato dal n. I del DCF del 10 mag. 1957, con effetto dal 1° gen. 1957 (RU 1957 422). |