Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente
1Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9600 franchi annui, ma è inferiore a 57 400 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:
2Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 9600 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,35 per cento. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4605). |
