Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 25 Fissazione e compensazione
1Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati. 2I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. 3Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |