Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 27 Comunicazione delle autorità fiscali
1Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi. L’Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica.2 2Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. 3L’autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all’articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente. 4Per ogni persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribuzione un’indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.3 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |