Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 28bis Persone la cui attività lucrativa non è durevolmente esercitata a tempo pieno
1Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un’attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l’articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di2 una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l’articolo 28. 2Se l’assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l’articolo 30. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 giu. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 913). |