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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021)1Le persone la cui attività lucrativa non è esercitata durevolmente a tempo pieno pagano i contributi come se fossero senza attività lucrativa se, nel corso di un anno civile, i contributi pagati a titolo di un’attività lucrativa, aggiunti a quelli del datore di lavoro, non raggiungono almeno la metà del contributo dovuto giusta l’articolo 28. I loro contributi pagati sul reddito di2 una attività lucrativa devono in tutti i casi raggiungere il contributo minimo secondo l’articolo 28. 2Se l’assicurato è assoggettato come persona senza attività lucrativa, è applicabile l’articolo 30. |