Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 3 Persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti
1Le persone che partecipano ad un’assicurazione statale estera per la vecchiaia e per i superstiti, per le quali l’assoggettamento all’assicurazione giusta la legge federale costituisce un doppio onere che non si potrebbe equamente imporre, devono essere esentate, a richiesta motivata, dall’assicurazione obbligatoria da parte della cassa di compensazione competente. 1 Abrogato dal n. I del DCF del 30 dic. 1953, con effetto dal 1° gen. 1954 (RU 1954 110). |
