Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 34c Contributi irrecuperabili
1Se l’esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensazione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore diventa solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecuperabili. 2Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l’importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l’articolo 219 della legge federale dell’11 aprile 18892 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).3 1 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |
