Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 35 Contributi d’acconto
1Nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla somma dei salari presumibile. 2I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente. 3Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contributi effettivamente dovuti per il periodo di pagamento. 4In caso di procedura semplificata secondo gli articoli 2 e 3 LLN2, i datori di lavoro non versano alcun contributo d’acconto.3 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |