Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 36 Conteggio e compensazione
1I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registrazione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale. 2I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del periodo di conteggio. 3Il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento. 4La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi scoperti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). |