Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 41ter Interessi compensativi
1Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. 2Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. 3Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la ricezione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro 30 giorni. 4Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 1441). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo. |