Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 49ter Fine o interruzione della formazione
1La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico. 2La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se nasce il diritto a una rendita d’invalidità. 3Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo:
1 Introdotto dal n. I dell’O del 24 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4573). |
