Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 5 Diritto di continuare l’assicurazione
Le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro in Svizzera possono continuare l’assicurazione se esse sono state assicurate almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima:
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