Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 50a Determinazione della durata di contribuzione degli anni 1948–1968
1La cassa di compensazione può ricorrere ad una procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968 pur essendo domiciliate all’estero secondo il dritto civile e i cui periodi di contribuzione corrispondenti a questi anni d’attività non possono essere ricostituiti esattamente. 2L’Ufficio federale elabora tavole vincolanti per determinare la durata di contribuzione degli anni 1948–1968. 1 Originario art. 50bis. Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2162). |