Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
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Art. 50b Ripartizione dei redditi
a.Disposizioni generali 1I redditi dei coniugi sono divisi a metà per ogni anno civile durante il quale entrambi i coniugi erano assicurati presso l’AVS.2 2Anche se nel corso di un anno civile i due coniugi non erano assicurati durante gli stessi mesi, sono ripartiti i redditi dell’anno civile intero. I periodi di contributo non sono tuttavia trasferiti. 3I redditi realizzati durante l’anno del matrimonio nonché durante l’anno dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |
