Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 50c b. Domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio
1In caso di scioglimento di un matrimonio mediante divorzio o annullamento, i coniugi possono chiedere congiuntamente o separatamente la ripartizione dei redditi. È fatto salvo l’articolo 50g. 2La domanda di ripartizione dei redditi può essere presentata presso ogni cassa di compensazione che tiene un conto individuale per uno dei coniugi. 1 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 668). |